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Rappresentante fiscale in Lussemburgo

In Lussemburgo non è prevista la nomina del rappresentante fiscale. I soggetti extra UE seguono le stesse norme dei soggetti residenti in Unione Europea senza alcun obbligo o possibilità di nominare un rappresentante fiscale. Le società non residenti possono però incaricare un agente fiscale affinchè questi agisca in loro nome e per loro conto. Visita la nostra pagina Mandatario fiscale in Lussemburgo.

Qual è la differenza tra rappresentante fiscale e mandatario fiscale?

 

Il rappresentante fiscale e il mandatario fiscale hanno la stessa missione, ovvero svolgere per conto del cliente l’insieme di formalità e adempimenti ai fini IVA: identificazione diretta, deposito delle dichiarazioni IVA, richiesta e monitoraggio dell’istanza di rimborso, comunicazioni con l’Amministrazione fiscale locale, assistenza in caso di controllo fiscale, etc…

La differenza sostanziale tra rappresentante e mandatario fiscale sta nell’estensione della responsabilità. A differenza del mandatario, il rappresentante fiscale è generalmente responsabile in solido del pagamento dell’IVA dovuta dalla società rappresentata, e in caso di fallimento, l’Amministrazione fiscale può esigere gli importi dovuti dalla società al rappresentante, questi è dunque una garanzia per l’Amministrazione fiscale.

In presenza di accordi internazionali reciproci per semplificare il recupero dei crediti fiscali tra lo Stato di residenza della società e lo Stato ove quest’ultima effettua operazioni imponibili IVA, tale garanzia diviene superflua. In questa situazione, l’Amministrazione fiscale locale può avvalersi dell’aiuto dell’Amministrazione dello Stato di residenza della società al fine di recuperare il credito direttamente da quest’ultima. Per tale ragione, le società residenti in Unione Europea sono esentate dall’obbligo di nominare un rappresentante fiscale nell’ulteriore Stato membro dove ha attività, proprio in virtù dell’obbligo dia assistenza internazionale in materia fiscale vigente in Unione Europea.

Al contrario, per le società non residenti in Unione Europea, la Direttiva 2006/112/CE lascia ai singoli Stati la scelta di imporre o meno alle società la nomina di un rappresentante fiscale. Se la maggior parte degli Stati membri si attiene a quest’obbligo altri Stati, come il Lussemburgo, scelgono di non richiedere la nomina del rappresentante fiscale, anche in assenza di convenzioni internazionali in merito l’assistenza al recupero dei crediti fiscali.  Pertanto possiamo dire che in alcun caso si dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Sato in oggetto.

Qual è l’interesse del mandatario fiscale?

Nel caso non sia prevista la nomina di un rappresentante fiscale, le società residenti in UE che devono identificarsi ai fini IVA in Lussemburgo hanno comunque la possibilità di nominare un mandatario fiscale che si farà carico di  tutti gli adempimenti in materia di IVA in Lussemburgo: ottenere il numero di Partita IVA, depositare le dichiarazioni periodiche, depositare le istanze di rimborso, etc…

La gestione dell’IVA intracomunitaria è molto complessa e in costante evoluzione e richiede l’intervento di un esperto assai specializzato e sempre aggiornato. Eventuali errori possono scatenare controlli fiscali, perdita del diritto sul rimborso del credito IVA, costi aggiuntivi, sanzioni, interessi di ritardo, etc…

Ecco perché affidarsi a un mandatario fiscale specializzato in materia di IVA lussemburghese, diventa essenziale per garantire le transazioni soggette ad IVA in Lussemburgo.

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