Un nuovo dazio doganale forfettario per le VADBI

A partire dal 1° luglio 2026, il regolamento (UE) 2026/3821 elimina la franchigia doganale applicabile alle vendite a distanza di beni importati (VADBI) di valore inferiore o uguale a 150 €. Un dazio doganale forfettario di 3 € si applicherà ora a ogni spedizione interessata2, e ciò:

  • indipendentemente dal regime IVA utilizzato (IOSS, regime semplificato o IVA di diritto comune);
  • indipendentemente dal tipo di dichiarazione doganale (H1 o H7)

Una misura europea, modalità nazionali. Il dazio doganale di 3 € deriva da un regolamento del Consiglio UE e si applica quindi in tutti gli Stati membri. Gli elementi tecnici presentati di seguito (DELTA H7, DELTA IE, codici regime, EORI…) corrispondono alla loro implementazione nel sistema doganale francese; ogni Stato membro integra la stessa regola tramite i propri strumenti di sdoganamento.

Obiettivo: ristabilire l’equità tra i modelli economici

Questa misura mira a porre fine a uno squilibrio competitivo tra gli operatori dell’e-commerce e gli altri canali di distribuzione, consentendo al contempo una migliore regolazione dei flussi di importazione legati al commercio online transfrontaliero.

Cosa cambia concretamente nel sistema doganale francese

Diversi adeguamenti tecnici accompagnano questa riforma:

ElementoPrimaA partire dal 1° luglio 2026
Franchigia doganale (VADBI ≤ 150 €)Codice regime C07Eliminata — sostituita dal codice regime F53
Numero di credito operatore (DELTA H7)FacoltativoObbligatorio, indipendentemente dal regime IVA
Dato “acquirente” (DELTA IE)FacoltativoObbligatorio per i flussi VADBI
Designazione del dichiarante/rappresentanteDeve obbligatoriamente essere associata a un numero EORI; il consumatore finale non può più essere designato come dichiarante o rappresentante

Un identificativo prodotto da anticipare

Nei dichiarazioni deve essere indicata anche una nuova informazione: l’identificativo prodotto (PID). A tal fine vengono creati diversi codici:

  • C127 – Identificativo fornito dal venditore o dalla piattaforma (M-PID)
  • C128 – Identificativo non standardizzato fornito dal produttore (NS-PID)
  • C129 – Identificativo standardizzato fornito dal produttore, se disponibile (S-PID)
  • Y189 – Assenza di PID standardizzato per il prodotto

Questo dato diventerà obbligatorio in futuro, ma la sua indicazione rimane facoltativa fino al 1° novembre 2026, lasciando agli operatori il tempo di strutturare gli scambi con produttori e piattaforme.

Le imprese attive nell’e-commerce transfrontaliero hanno quindi tutto l’interesse a anticipare fin da ora questi cambiamenti per adattare i loro processi doganali e dichiarativi.

Anticipa la riforma doganale fin da oggi

I nostri esperti in dogana e fiscalità internazionale ti aiutano ad adattare le tue dichiarazioni (DELTA H7/IE, codici regime, EORI) e a mettere in sicurezza i tuoi flussi e-commerce prima dell’entrata in vigore del 1° luglio 2026.


Noémie Almot
Community Manager e Redattrice

Noémie è una redattrice specializzata presso ASD Group. Crea e gestisce articoli di blog e notizie sui nostri siti web, con un focus su IVA, tasse internazionali, operazioni doganali, normativa sociale e commercio internazionale. Con il suo stile chiaro e didattico, rende argomenti complessi e tecnici facilmente comprensibili e rilevanti per le imprese.

  1. Regolamento (UE) 2026/382 ↩︎
  2. douane.gouv.fr (in francese) ↩︎