• A partire da settembre 2026, le società straniere registrate all’IVA in Francia dovranno trasmmettere determinati dati di transazioni tramite il dispositivo di e-reporting.
  • A differenza dell’e-invoicing, l’e-reporting riguarda anche le imprese non stabilite in Francia, purché realizzino operazioni imponibili sul territorio francese.
  • Gli obblighi dipenderanno dalle dimensioni dell’impresa (GE/ETI dal 2026, PMI/piccole imprese dal 2027) e dal tipo di operazioni (B2B, B2C, pagamenti, inversione contabile, ecc.).
  • La trasmissione dei dati dovrà obbligatoriamente passare attraverso una piattaforma certificata (PA) o un partner tecnico conforme.

La riforma della fatturazione elettronica in Francia (in inglesse) entra progressivamente nella sua fase operativa. Se l’obbligo di e-invoicing riguarda principalmente le operazioni domestiche tra imprese stabilite in Francia, l’e-reporting si applica anche alle imprese straniere in possesso di un numero di partita IVA francese.

A partire dal 1° settembre 2026, le società straniere assoggettate all’IVA in Francia dovranno trasmettere determinati dati di transazione e, in alcuni casi, di pagamento all’amministrazione fiscale francese nell’ambito del nuovo dispositivo di e-reporting.

Questa evoluzione costituisce un cambiamento importante nella gestione degli obblighi dichiarativi legati all’IVA.

Chi è interessato? Quali operazioni devono essere dichiarate? Quali sono i rischi in caso di mancata conformità? Come prepararsi a questo nuovo obbligo fiscale?

Ecco tutto ciò che le imprese straniere devono sapere sull’e-reporting in Francia.

Che cos’è l’e-reporting in Francia?

L’e-reporting è un dispositivo di trasmissione elettronica di dati fiscali destinato all’amministrazione francese.

Completa il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (e-invoicing) (in inglese) introdotto nell’ambito della riforma dell’IVA. Il suo obiettivo è consentire all’amministrazione fiscale di avere una visione più completa delle operazioni economiche realizzate sul territorio francese.

A differenza dell’e-invoicing, che si basa sullo scambio di fatture elettroniche tra imprese stabilite in Francia, l’e-reporting riguarda le operazioni che non possono essere coperte da questo meccanismo.

I dati trasmessi consentono in particolare di:

  • rafforzare la lotta contro le frodi IVA;
  • preparare il precompilamento futuro delle dichiarazioni IVA francesi;
  • facilitare i controlli fiscali;
  • aumentare la qualità dei dati raccolti dall’amministrazione;
  • modernizzare gli scambi tra imprese e Stato.

« L’obiettivo è leggere meglio l’attività economica in tempo reale, ridurre gli angoli morti e rafforzare la lotta contro le frodi, in particolare all’IVA. »
Sébastien Rabineau – DGFiP (Direzione Generale delle Finanze Pubbliche francese)1

E-invoicing vs e-reporting: qual è la differenza?

La riforma francese della fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° settembre 2026 si basa su due pilastri distinti:

  • l’e-invoicing (fatturazione elettronica);
  • l’e-reporting.

L’e-reporting si suddivide a sua volta in due categorie:

  • l’e-reporting delle transazioni;
  • l’e-reporting dei dati di pagamento.

Questa distinzione è particolarmente importante per le società straniere in possesso di un numero di partita IVA francese.

Infatti, a differenza delle imprese stabilite in Francia, le società straniere senza stabile organizzazione in Francia (in inglese) non sono soggette all’obbligo di emettere o ricevere fatture elettroniche tramite il dispositivo francese di e-invoicing.

Il legislatore ha riservato questo obbligo alle operazioni realizzate tra imprese stabilite sul territorio francese.

Quindi, una società tedesca, italiana, spagnola, britannica o americana che dispone semplicemente di un numero di partita IVA francese non dovrà ricevere o emettere fatture elettroniche francesi nell’ambito dell’e-invoicing.

Al contrario, la stessa società può essere interessata dall’obbligo di e-reporting qualora realizzi determinate operazioni imponibili in Francia.

La DGFiP ha pubblicato una pagina2 dedicata agli obblighi di e-reporting delle imprese straniere senza stabile organizzazione in Francia, confermando che queste società possono essere interessate dalla trasmissione di dati quando realizzano operazioni soggette all’IVA francese.

Questa distinzione costituisce uno dei punti più importanti della riforma per le imprese non residenti.

ObbligoImpresa stabilita in FranciaImpresa straniera non stabilita in Francia ma identificata all’IVA francese
Ricezione fatture elettronicheNo
Emissione fatture elettronicheNo
E-reporting delle transazioniSì (esteso in base alle operazioni)*Sì (limitato in base alle operazioni)**
E-reporting dei pagamentiSì (esteso in base alle operazioni)*Sì (limitato in base alle operazioni)**

* Sì (esteso): obbligo riguardante tutte le operazioni interessate dalla riforma.
** Sì (limitato): obbligo limitato a determinate operazioni realizzate dalle imprese non stabilite in Francia ma identificate all’IVA francese.

Per le società straniere registrate all’IVA francese, l’e-reporting costituisce quindi l’obbligo principale derivante dalla riforma della fatturazione elettronica 2026.

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Chi è interessato dall’e-reporting in Francia nel 2026?

Sono interessate le imprese straniere registrate ai fini IVA in Francia e che effettuano operazioni imponibili sul territorio.

Ciò include in particolare:

  • le imprese che stoccano merci in Francia;
  • le società che realizzano vendite domestiche in Francia;
  • gli operatori di e-commerce o gli attori dei marketplace stranieri, esclusi dallo sportello unico OSS;
  • le imprese che effettuano acquisti intracomunitari o nazionali in regime di autoliquidazione.
👉 Importante
Una società straniera sprovvista di partita IVA francese non è soggetta all’e-reporting.

«Questa riforma strutturale per l’economia rappresenta un’opportunità per le imprese di fare il punto sulla propria attività.»
Laure Collignon – DGFiP (missione di accompagnamento delle imprese)3

Qual è il calendario per la rendicontazione elettronica delle società straniere non stabilite in Francia?

Il calendario applicabile alle imprese straniere segue le stesse scadenze previste per la riforma della fatturazione elettronica.

DataObbligo
1° settembre 2026E-reporting per le grandi imprese e le imprese di medie dimensioni
1° settembre 2027Estensione alle piccole e medie imprese (PMI), alle microimprese e alle piccolissime imprese

La data di entrata in vigore dipende dalle dimensioni dell’impresa e non dalla sua nazionalità.

Come determinare le dimensioni dell’impresa?

Le dimensioni dell’impresa si valutano al 1° gennaio 2025.

L’analisi si basa sull’ultimo esercizio chiuso prima di questa data o, in mancanza, sul primo esercizio chiuso dopo di essa.

Un’impresa estera sarà soggetta all’e-reporting a partire dal 1° settembre 2026 se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

CriterioSoglia
Personale250 dipendenti o più
FatturatoPiù di 50 milioni di euro
Totale di bilancioPiù di 43 milioni di euro
👉 Importante
Se queste soglie non vengono raggiunte, l’obbligo inizierà il 1° settembre 2027.

Quali operazioni devono essere oggetto di un e-reporting delle transazioni?

L’articolo 290 II del Codice generale delle imposte4 prevede che i soggetti passivi non stabiliti in Francia debbano trasmettere all’amministrazione fiscale alcune informazioni relative alle operazioni effettuate in Francia quando sono soggetti passivi dell’IVA francese.

Al 1° settembre 2026, l’ambito di applicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a imposta in Francia effettuate sia a destinazione:

  • di soggetti passivi (B2B) non registrati ai fini IVA in Francia;
  • rispetto ai soggetti non soggetti all’imposta (BtoC).

Tale obbligo si applica qualora le operazioni non siano già coperte da un sistema di sportello unico (OSS UE o OSS extra-UE).

A partire dal 1° settembre 2027, l’ambito di applicazione sarà esteso alle operazioni effettuate in regime di inversione contabile (acquisti intracomunitari e acquisti nazionali effettuati in regime di autoliquidazione).

Esempi di operazioni soggette all’e-reporting per le società non residenti

I casi più frequenti sono i seguenti:

OperazioneE-reporting transazioneE-reporting pagamentoGE/ETITPE/PME
Vendita di beni imponibili in Francia (escluso OSS)Se acconto09/2609/27
Vendita di servizi imponibili in Francia (escluso OSS UE / non-UE)09/2609/27
Cessione intracomunitariaNoNo
Acquisto intracomunitarioNo09/2709/27
EsportazioniNoNo
Vendita in inversione contabile (art. 283-1 comma 2 CGI)NoNo
Acquisto in inversione contabile (art. 283-1 comma 2 CGI)No09/2709/27
Vendita in subappalto di servizi di costruzione (art. 283-2 nonies CGI)NoNo
Acquisto in subappalto di servizi di costruzione (art. 283-2 nonies CGI)No09/2709/27
Importazioni di beniNoNo
Vendite a distanza intracomunitarie (OSS)NoNo
Operazioni esentiNoNo

Quali operazioni sono escluse dal dispositivo?

Non tutte le operazioni sono interessate.

In particolare, le società straniere non dovranno trasmettere:

  • le consegne intracomunitarie esenti;
  • le esportazioni al di fuori dell’Unione europea;
  • le vendite a distanza dichiarate tramite lo sportello unico OSS;
  • alcune operazioni che beneficiano di regimi particolari già contemplati da altri meccanismi di dichiarazione.

Tali operazioni continuano a essere dichiarate tramite i consueti canali fiscali, ma non rientrano nell’ambito dell’e-reporting.

In quali casi i dati di pagamento non devono essere trasmessi?

Due situazioni principali consentono di sfuggire a questo obbligo:

L’impresa ha optato per l’IVA sui corrispettivi

In questo caso, l’IVA è esigibile al momento dell’emissione della fattura e non al momento dell’incasso.

In tal caso non è richiesta la trasmissione dei dati di pagamento.

Il cliente è debitore dell’IVA

Quando si applica il meccanismo di inversione contabile (Reverse Charge), il fornitore non è debitore dell’IVA.

I dati relativi agli incassi non devono quindi essere dichiarati.

Quali dati devono essere trasmessi nell’ambito dell’e-reporting?

I dati richiesti dall’amministrazione riguardano principalmente le transazioni e i pagamenti.

Il contenuto esatto dipende dalla natura delle operazioni realizzate.

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E-reporting delle transazioni B2C

Dato da trasmettereDescrizione
SIREN del fornitoreIdentificativo dell’impresa dichiarante
PeriodoPeriodo interessato dalla dichiarazione
Data odiernaData di trasmissione
Numero di transazioniTotale delle operazioni effettuate
Categoria di transazioneBeni, servizi, operazioni intracomunitarie o IVA sul margine
Importo imponibile delle operazioniTotale al netto delle imposte delle operazioni della giornata
Importo dell’IVAIVA corrispondente, per aliquota
Opzione per l’IVA per cassa (debiti)Se applicabile

E-reporting delle transazioni B2B

Dato da trasmettereDescrizione
SIREN o n. IVA del fornitoreIdentificazione del venditore
SIREN o n. IVA del clienteIdentificazione dell’acquirente
Paese del fornitorePaese di stabilimento
Paese del clientePaese di stabilimento
Natura dell’operazioneCessione di beni (LB), prestazione di servizi (PS) o mista (LBPS)
Data di emissione della fatturaData di fatturazione
Numero di fatturaRiferimento della fattura
Totale imponibile per aliquotaImporti imponibili ripartiti per aliquota IVA
Importo IVA per aliquotaIVA ripartita per aliquota
Aliquota IVAAliquote applicate
Importo imponibile della fatturaTotale al netto delle imposte
Importo IVA della fatturaTotale IVA
ValutaMoneta utilizzata
Numero del rappresentante fiscaleSe applicabile
Riferimento fattura rettificataIn caso di nota di credito o correzione
Opzione per l’IVA per cassa (debiti)Se applicabile
Riferimento all’esenzione IVASe applicabile
Riferimento a un regime particolareEsempio: IVA sul margine
Data di consegna o fine prestazioneData di effettuazione dell’operazione
Data dell’accontoSe diversa dalla data della fattura
Note particolariInversione contabile, autofatturazione o gruppo IVA

E-reporting dei pagamenti (imprese non residenti)

Pagamenti BtoC

Dato da trasmettere
SIREN dell’impresa che incassa
Data odierna
Importo totale incassato per aliquota IVA
Periodo interessato

Pagamenti BtoB

Dato da trasmettere
SIREN dell’impresa che incassa
Data odierna
Importo totale incassato per aliquota IVA
Periodo interessato
Numero di fattura

L’amministrazione fiscale ha previsto formati di trasmissione standardizzati al fine di garantire l’omogeneità dei dati raccolti.

Le imprese dovranno quindi prestare attenzione alla qualità delle informazioni provenienti dai propri sistemi contabili ed ERP.

Con quale frequenza vengono trasmessi i dati di e-reporting in base al vostro regime IVA?

La riforma “France 2026” prevede due tipi distinti di trasmissione: i dati relativi alle transazioni e i dati relativi ai pagamenti. Gli obblighi variano a seconda del regime IVA applicabile.

Regime normale effettivo mensile

Per i dati relativi alle transazioni:

Le imprese soggette al regime reale normale mensile devono trasmettere i dati relativi alle transazioni ogni dieci giorni e i dati relativi ai pagamenti mensilmente.

Regime reale normale trimestrale

Per i dati relativi alle transazioni e ai pagamenti:

Le imprese soggette al regime reale normale trimestrale trasmettono i dati relativi alle transazioni e ai pagamenti mensilmente.

Le scadenze dettagliate sono riportate nella tabella seguente:

Regime IVA Trasmissione dei dati di transazione Trasmissione dei dati di pagamento
Frequenza di invio Termine di invio Frequenza di invio Termine di invio
Regime normale mensile (Réel normal) 3 invii al mese (per decade) :
– Periodo 1: dal 1 al 10
– Periodo 2: dall’11 al 20
– Periodo 3: dal 21 alla fine del mese
10 giorni dopo la fine della decade: ovvero il 20, il 30 del mese e il 10 del mese successivo.
*eccetto il mese di febbraio
Mensile Entro il 10 del mese successivo
Regime normale trimestrale (Réel normal) Mensile Entro il 10 del mese successivo Mensile Entro il 10 del mese successivo
💡 Buono a sapersi
Qualunque sia il tuo regime, i dati di pagamento seguono sempre un ritmo mensile con la stessa scadenza: il 10 del mese successivo.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di e-reporting?

Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione è sanzionato dall’articolo 1788 D, commi I e II, del Codice generale delle imposte francese4.

L’amministrazione potrà applicare:

  • una sanzione di 500 € per ogni trasmissione mancante o errata;
  • fino a un massimo di 15 000 € per anno civile.
⚠️ Attenzione
Queste sanzioni possono diventare rapidamente significative per le imprese regolarmente interessate da tali obblighi.

Come preparare la tua impresa alla scadenza del 2026?

L’e-reporting rappresenta una tappa importante nella modernizzazione del sistema fiscale francese. Le società straniere in possesso di un numero di partita IVA in Francia hanno tutto l’interesse a prepararsi fin da ora per garantire la propria conformità e mettere al sicuro le proprie operazioni sul mercato francese.

La preparazione deve iniziare ben prima dell’entrata in vigore effettiva degli obblighi, poiché i progetti di adeguamento richiedono generalmente diversi mesi di lavoro.

Questo processo comporta solitamente diverse fasi:

  • mappare i flussi soggetti all’IVA francese;
  • verificare la qualità e l’affidabilità dei dati utilizzati;
  • adattare i sistemi (ERP, software contabili, strumenti di gestione) al fine di produrre le informazioni richieste;
  • scegliere un partner adeguato per garantire la conformità.

Al contrario, aspettare gli ultimi mesi può generare:

  • costi aggiuntivi;
  • difficoltà tecniche;
  • rischi di mancata conformità;
  • ritardi nelle trasmissioni.

Perché le imprese straniere devono obbligatoriamente passare attraverso una piattaforma certificata?

A differenza di alcuni attuali obblighi dichiarativi, l’e-reporting non potrà essere trasmesso direttamente all’amministrazione fiscale.

Le imprese straniere interessate dovranno obbligatoriamente avvalersi di una piattaforma autorizzata (PA) (ovvero una piattaforma di dematerializzazione partner (PDP)) che garantirà:

  • la raccolta dei dati;
  • i controlli di coerenza;
  • la conversione dei formati;
  • la trasmissione sicura all’amministrazione fiscale.
⚠️ Attenzione
Al momento non è previsto nessun altro canale di trasmissione.

La scelta del partner tecnico rappresenta quindi una decisione strategica per le imprese non residenti.

È indispensabile effettuare un’analisi approfondita dei flussi IVA francesi, degli obblighi dichiarativi e dei sistemi informativi esistenti al fine di garantire la conformità prima delle scadenze del 2026 e del 2027.

ASD Group ti aiuta a garantire la conformità in materia di e-reporting in Francia

In questo contesto, ASD Group affianca le imprese non residenti registrate ai fini IVA in Francia nell’individuazione dei propri obblighi e nell’attuazione operativa dell’e-reporting.

Poiché la trasmissione dei dati di e-reporting deve avvenire obbligatoriamente tramite una piattaforma autorizzata (PA), ASD Group ha stretto una partnership con una di queste piattaforme per offrire ai propri clienti una soluzione conforme ai requisiti dell’amministrazione fiscale francese.

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Fonti:

  1. itforbusiness.fr (in francese) ↩︎
  2. Nota della DGFiP (in inglese) ↩︎
  3. aucoeurduchr.fr (in francese) ↩︎
  4. Articolo 290 II del Codice generale delle imposte (in francese) ↩︎
  5. Articolo 1788 D I e II del Codice generale delle imposte (in francese) ↩︎

Noémie Almot
Community Manager e Redattrice

Noémie è una redattrice specializzata presso ASD Group. Crea e gestisce articoli di blog e notizie sui nostri siti web, con un focus su IVA, tasse internazionali, operazioni doganali, normativa sociale e commercio internazionale. Con il suo stile chiaro e didattico, rende argomenti complessi e tecnici facilmente comprensibili e rilevanti per le imprese.