Attualmente, il regime doganale 42 è il più comune. Scopriamone insieme le particolarità e i principi generali.

Il regime doganale definisce lo stato giuridico applicabile alle merci prima del loro ingresso in un determinato territorio. Pertanto, delinea il quadro di riferimento entro cui si verifica la circolazione delle merci e deve essere dichiarato alle autorità doganali.

Le imprese possono scegliere tra diversi regimi doganali per importare ed esportare negli altri Paesi senza difficoltà. Attualmente, il regime doganale 42 è il più diffuso.

Principi generali del regime doganale 42

Cos’è il regime doganale 42?

A differenza del regime doganale classico, in cui gli oneri doganali e l’IVA devono essere assolti all’ingresso della merce nel territorio dell’Unione europea, il cosiddetto “regime doganale 42” è una procedura che esonera la società dal pagamento dell’IVA all’importazione qualora vengano soddisfatte determinate condizioni.

Tuttavia, come per gli altri sistemi doganali, le importazioni di merci nel quadro del regime 42 sono soggette a procedure di sdoganamento. 

Il regime 42 è usato principalmente nel caso in cui un operatore economico desideri importare merce proveniente da uno Stato terzo verso uno Stato membro dell’Unione europea usando il primo Stato membro dell’UE come punto di ingresso nel territorio europeo.  

L’obiettivo del regime è semplificare le formalità doganali relative alle operazioni di importazione eseguite da soggetti passivi IVA facendoli usufruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. L’esenzione si applica sia al momento dell’importazione sia alla cessione intracomunitaria, consentendo all’operatore di evitare di sostenere uscite di cassa significative.

Pertanto, il regime 42 offre i seguenti importanti vantaggi:

  • Le formalità di importazione sono semplificate e i costi sono ridotti;
  • Nessun esborso di cassa al momento dell’importazione delle merci nel territorio europeo;
  • Questo regime è un’alternativa al Nuovo Sistema di Transito Informatizzato (NSTI). Infatti, non è necessario presentare alcuna dichiarazione di transito alle autorità.

Nonostante gli innegabili vantaggi competitivi, il ricorso a questo particolare regime è soggetto al rispetto di diverse condizioni di applicazione.

Principi generali del regime doganale 42

Condizioni di applicazione del regime 42

Per usufruire del regime doganale 42 (in inglese), l’importatore deve rispettare i seguenti prerequisiti, in mancanza dei quali non potrà applicare l’origine preferenziale alle importazioni:

  • Il Paese di ingresso deve essere uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • Il Paese di destinazione finale delle merci deve essere uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea;
  • Le merci non devono essere soggette a stoccaggio intermedio nello Stato membro di ingresso nel territorio europeo né essere messe in libera pratica nello stesso Stato membro. Le procedure doganali imposte da questo regime richiedono che la consegna avvenga in uno Stato membro diverso dal Paese in cui le merci sono entrate nell’Unione Europea;
  • Le merci destinate a una consegna intracomunitaria concomitante devono essere obbligatoriamente identiche alle merci importate esenti da IVA;
  • La consegna deve essere effettuata a titolo oneroso;
  • Il venditore deve essere un soggetto passivo e agire come tale;
  • La consegna intracomunitaria deve avvenire immediatamente dopo l’importazione. In linea di principio, i ritardi consentiti sono solo quelli legati al trasbordo delle merci;
  • L’acquirente delle merci deve essere identificato ai fini IVA. Deve fornire il proprio numero di identificazione al mittente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione.

Inoltre, per beneficiare del regime 42, l’importatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • L’importatore deve possedere un numero di registrazione IVA nello Stato in cui le merci saranno sdoganate;
  • Un documento di trasporto per giustificare i flussi intracomunitari. Inoltre, questo dovrà essere allegato alle Dichiarazioni di Scambio di Merci (DEB).

In caso di inadempimento, l’importatore si espone a sanzioni. L’inosservanza degli obblighi doganali comporta infatti rettifiche fiscali o multe a carico dell’importatore.

Esempio di regime doganale 42

Il regime doganale 42 risulta particolarmente favorevole nell’ambito delle operazioni di vendita successive. Prendiamo l’esempio di un fornitore con sede in India che vende a un’impresa con sede in Francia, la quale rivenderà la merce a un cliente con sede in Belgio.

La merce parte dall’India per essere importata in Francia e trasportata immediatamente in Belgio. L’impresa francese può sdoganare la merce con la fattura indiana e consegnarla al cliente belga che non sarà coinvolto nell’operazione di importazione.

Quindi, grazie alle disposizioni previste dal regime 42, nessuno anticipa l’IVA.

Tuttavia, sebbene il regime doganale 42 possa rivelarsi appropriato, la sua attuazione nel rispetto delle norme doganali e fiscali può risultare piuttosto complicata, specialmente perché la cooperazione fiscale e doganale tra gli Stati facilita i controlli effettuati sul regime 42.

Perché avvalersi dei servizi di un rappresentante fiscale temporaneo?

Avvalersi di un rappresentante fiscale temporaneo

Come menzionato sopra, le imprese residenti nell’Unione europea che importano merci da Paesi terzi nel quadro del regime doganale 42 devono essere registrate ai fini dell’IVA nel Paese in cui saranno sdoganate le merci.

Tuttavia, la nomina di un rappresentante fiscale temporaneo le esonera dalla registrazione ai fini dell’IVA.

Grazie alla nomina di un rappresentante fiscale temporaneo, l’importatore registrerà le operazioni doganali soggette al regime 42 e le cessioni intracomunitarie con il numero di partita IVA del rappresentate fiscale. Tali operazioni saranno quindi indicate nella dichiarazione IVA e nella DEB di quest’ultimo.

Maggiori informazioni sul nostro servizio: Rappresentante fiscale temporaneo in Francia – Regime doganale 42

Nota: se l’impresa importatrice soddisfa una delle condizioni menzionate di seguito, non sarà possibile nominare un rappresentante fiscale temporaneo.  

  • L’impresa importatrice possiede già un numero IVA nello Stato membro di destinazione;
  • L’impresa importatrice effettua operazioni doganali non soggette al regime doganale 42. Pertanto, dovrà registrarsi ai fini IVA e presentare una dichiarazione DEB.

In qualità di rappresentante fiscale, ASD Group si occupa di tutte le vostre formalità in materia di IVA e imposte internazionali. Inoltre, i nostri esperti vi assistono per garantire la sicurezza della vostra attività e vigilano sulla vostra conformità alla normativa doganale vigente.

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