Le imprese con sede nell’UE sono ancora esonerate dall’obbligo di nominare un rappresentante fiscale.
Tuttavia, le imprese con sede nell’UE che devono iscriversi ai registri IVA in un altro Stato membro dell’UE possono sempre nominare un agente fiscale affinché svolga per conto loro tutti gli obblighi IVA in tale Stato membro: ottenere un numero di Partita IVA, depositare le dichiarazioni IVA, depositare le istanze di rimborso del credito IVA, ecc.
L’IVA intracomunitaria è una materia complessa, in costante evoluzione. Essa richiede un’esperienza estremamente acuta. Eventuali errori possono avere ripercussioni finanziarie molto importanti : controlli fiscali, perdita del diritto al rimborso IVA, sanzioni, interessi, potrebbe persino venir messa in discussione l’esenzione IVA di cui eventualmente si è beneficiato o dover versare ulteriore imposta, ecc.
Per questo motivo, il ricorso a un agente fiscale specializzato in materia d’IVA nello Stato membro interessato è essenziale per garantire le operazioni soggette a IVA effettuate in tale Stato.