Con una sentenza del 30 gennaio 2026 (n° 24PA02052), la Corte amministrativa d’appello di Parigi ricorda un principio essenziale: il rimborso dell’IVA francese deve essere richiesto tramite la procedura strettamente adeguata alla situazione del soggetto passivo, indipendentemente da qualsiasi iscrizione all’IVA in Francia.
Questa decisione si inserisce nella continuità della giurisprudenza, in particolare:
- la sentenza della Corte amministrativa d’appello di Parigi del 27 giugno 2025 (causa n° 23PA03373, Sté Abo Wind AG c/ Ministero dell’Economia);
- nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare CE 9e-10e s.-s. 27/05/2009, n°308471, SA Lurgi).
I fatti
Nel caso di specie, la società tedesca Manthey Racing GmbH ha sostenuto l’IVA francese su spese sostenute in Francia, nell’ambito di prestazioni fornite alla società Porsche, anch’essa stabilita in Germania.
Per ottenerne il rimborso, ha utilizzato la procedura di diritto comune, depositando una dichiarazione periodica di IVA francese (CA3). Questa domanda è stata respinta dall’amministrazione fiscale.
La posizione della Corte
La Corte ritiene diversi elementi determinanti:
- La società non effettuava alcuna operazione imponibile IVA in Francia nel periodo in questione e quindi non era debitrice di IVA in Francia.
- Di conseguenza, non poteva ricorrere alla procedura di diritto comune prevista dall’articolo 271 del codice generale delle imposte (I, II e IV), la quale presuppone:
- il deposito di una dichiarazione periodica di IVA (CA3)
- da parte di un soggetto passivo che effettua operazioni imponibili in Francia
- e che detiene di conseguenza un numero di IVA francese.
- Poiché la società Manthey Racing GmbH:
- era stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea;
- non disponeva di una stabile organizzazione in Francia;
- non effettuava alcuna operazione imponibile in Francia (o solo operazioni con autoliquidazione da parte del destinatario),
l’unica via possibile per ottenere il rimborso dell’IVA francese era la procedura prevista dagli articoli 242 0 N e seguenti dell’allegato II al CGI, detta “8ª direttiva”.
La conseguenza
La Corte ne conclude che l’IVA francese non poteva essere recuperata tramite una dichiarazione CA3, poiché questa procedura è giuridicamente inapplicabile in assenza di operazioni imponibili in Francia.
Conferma da una giurisprudenza recente
Questa analisi è stata confermata da una sentenza del 4 febbraio 2026 (n° 25PA00785), nella quale la Corte amministrativa d’appello di Parigi adotta la stessa posizione per società non residenti stabilite fuori dall’Unione europea.
In questo caso, la procedura di diritto comune è anch’essa esclusa, e il rimborso dell’IVA deve essere effettuato esclusivamente tramite la procedura detta della “13ª direttiva”, previo rispetto delle condizioni e dei termini applicabili.
Insegnamenti pratici
Queste decisioni sottolineano l’importanza di un’analisi preventiva della situazione IVA, in particolare riguardo:
- alle regole di territorialità;
- e alle regole di debenza.
Prima di qualsiasi iniziativa (iscrizione IVA o domanda di rimborso tramite l’8ª o la 13ª direttiva), ti consigliamo vivamente di rivolgerti a esperti IVA come ASD Group.
In caso contrario, le imprese rischiano:
- di incorrere in procedure inadeguate;
- e soprattutto alla perdita definitiva del diritto al rimborso, a causa della decadenza dei termini legali propri dei meccanismi dell’8ª e della 13ª direttiva, come illustrato nei casi citati.
Fonti:
- legifrance.gouv.fr (in francese)
- doctrine.fr (in francese)
Metti al sicuro i tuoi rimborsi IVA con ASD Group
Non correre il rischio di utilizzare una procedura inadeguata e di perdere definitivamente il tuo diritto al rimborso.

Noémie Almot
Community Manager e Redattrice
Noémie è una redattrice specializzata presso ASD Group. Crea e gestisce articoli di blog e notizie sui nostri siti web, con un focus su IVA, tasse internazionali, operazioni doganali, normativa sociale e commercio internazionale. Con il suo stile chiaro e didattico, rende argomenti complessi e tecnici facilmente comprensibili e rilevanti per le imprese.


