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In cosa consiste il regime doganale 42?

Tempo di lettura: 4 minuti

Attualmente, il regime doganale 42 è il più comune. Scopriamone insieme le particolarità e i principi generali.

Il regime doganale definisce lo stato giuridico applicabile alle merci prima del loro ingresso in un determinato territorio. Pertanto, delinea il quadro di riferimento entro cui si verifica la circolazione delle merci e deve essere dichiarato alle autorità doganali.

Le imprese possono scegliere tra diversi regimi doganali per importare ed esportare negli altri Paesi senza difficoltà. Attualmente, il regime doganale 42 è il più diffuso.

Principi generali del regime doganale 42

Cos’è il regime doganale 42?

A differenza del regime doganale classico, in cui gli oneri doganali e l’IVA devono essere assolti all’ingresso della merce nel territorio dell’Unione europea, il cosiddetto “regime doganale 42” è una procedura che esonera la società dal pagamento dell’IVA all’importazione qualora vengano soddisfatte determinate condizioni.

Tuttavia, come per gli altri sistemi doganali, le importazioni di merci nel quadro del regime 42 sono soggette a procedure di sdoganamento. 

Il regime 42 è usato principalmente nel caso in cui un operatore economico desideri importare merce proveniente da uno Stato terzo verso uno Stato membro dell’Unione europea usando il primo Stato membro dell’UE come punto di ingresso nel territorio europeo.  

L’obiettivo del regime è semplificare le formalità doganali relative alle operazioni di importazione eseguite da soggetti passivi IVA facendoli usufruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. L’esenzione si applica sia al momento dell’importazione sia alla cessione intracomunitaria, consentendo all’operatore di evitare di sostenere uscite di cassa significative.

Pertanto, il regime 42 offre i seguenti importanti vantaggi:

  • semplificazione delle formalità di importazione e riduzione dei costi;
  • assenza di uscite di cassa al momento dell’importazione di merci nel territorio europeo;
  • alternativa al nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI), in quanto non è necessario fornire alcuna dichiarazione di transito alle autorità.

Nonostante gli innegabili vantaggi competitivi, il ricorso a questo particolare regime è soggetto al rispetto di diverse condizioni di applicazione.

Principi generali del regime doganale 42

Condizioni di applicazione del regime 42

Per usufruire del regime doganale 42 (in inglese), l’importatore deve rispettare i seguenti prerequisiti, in mancanza dei quali non potrà applicare l’origine preferenziale alle importazioni:

  • il Paese di ingresso deve essere uno Stato membro dell’Unione europea;
  • il Paese di destinazione finale delle merci deve essere uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea;
  • la merce non deve essere sottoposta a deposito temporaneo intermedio nello Stato membro di ingresso nel territorio europeo né essere introdotta per il consumo in questo stesso Stato membro. Le procedure doganali previste da questo regime implicano che la cessione sia effettuata in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è entrata la merce;
  • i beni destinati a essere oggetto di una cessione intracomunitaria concomitante devono obbligatoriamente essere identici ai beni importati esenti da IVA;
  • la cessione deve essere effettuata a titolo oneroso;
  • il venditore deve essere un soggetto passivo e agire come tale;  
  • la cessione intercomunitaria deve essere effettuata subito dopo l’importazione. In linea di principio, gli unici ritardi tollerati sono quelli relativi al trasbordo delle merci;
  • l’acquirente dei beni deve essere identificato ai fini dell’IVA e deve fornire il suo numero di identificazione al mittente in uno Stato membro diverso da quello dell’importazione.

Inoltre, per beneficiare del regime 42, l’importatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • il numero di partita IVA di cui è titolare nello Stato in cui la merce verrà sdoganata;
  • un documento di trasporto che giustifichi i flussi intracomunitari da allegare alle dichiarazioni di scambio di beni (DEB).

In caso di inadempimento, l’importatore si espone a sanzioni. L’inosservanza degli obblighi doganali comporta infatti rettifiche fiscali o multe a carico dell’importatore.

Esempio di regime doganale 42

Il regime doganale 42 risulta particolarmente favorevole nell’ambito delle operazioni di vendita successive. Prendiamo l’esempio di un fornitore con sede in India che vende a un’impresa con sede in Francia, la quale rivenderà la merce a un cliente con sede in Belgio.

La merce parte dall’India per essere importata in Francia e trasportata immediatamente in Belgio. L’impresa francese può sdoganare la merce con la fattura indiana e consegnarla al cliente belga che non sarà coinvolto nell’operazione di importazione.

Quindi, grazie alle disposizioni previste dal regime 42, nessuno anticipa l’IVA.

Tuttavia, sebbene il regime doganale 42 possa rivelarsi appropriato, la sua attuazione nel rispetto delle norme doganali e fiscali può risultare piuttosto complicata, specialmente perché la cooperazione fiscale e doganale tra gli Stati facilita i controlli effettuati sul regime 42.

Perché avvalersi dei servizi di un rappresentante fiscale temporaneo?

Avvalersi di un rappresentante fiscale temporaneo

Come menzionato sopra, le imprese residenti nell’Unione europea che importano merci da Paesi terzi nel quadro del regime doganale 42 devono essere registrate ai fini dell’IVA nel Paese in cui saranno sdoganate le merci.

Tuttavia, la nomina di un rappresentante fiscale temporaneo le esonera dalla registrazione ai fini dell’IVA.

Grazie alla nomina di un rappresentante fiscale temporaneo, l’importatore registrerà le operazioni doganali soggette al regime 42 e le cessioni intracomunitarie con il numero di partita IVA del rappresentate fiscale. Tali operazioni saranno quindi indicate nella dichiarazione IVA e nella DEB di quest’ultimo.

Maggiori informazioni sul nostro servizio: Rappresentante fiscale temporaneo in Francia – Regime doganale 42

Nota: se l’impresa importatrice soddisfa una delle condizioni menzionate di seguito, non sarà possibile nominare un rappresentante fiscale temporaneo.  

  • L’impresa importatrice dispone già di un numero di partita IVA nello Stato membro di destinazione;
  • La società importatrice effettua operazioni doganali che non sono soggette al regime doganale 42. Deve quindi registrarsi per l’IVA e fare una dichiarazione DEB.

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