• Applicazione di un dazio doganale forfettario sugli invii di basso valore (di valore inferiore o uguale a 150 euro) dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028.
  • Il dazio si applica per riga di dichiarazione (e non per collo). Un pacco contenente più categorie di prodotti o origini diverse sarà tassato più volte.
  • Riguarda tutte le Vendite a Distanza di Beni Importati (VADBI) in BtoC tramite i regimi iOSS o postali, indipendentemente dal tipo di dichiarazione (H1, H6, H7).
  • Introduzione di una clausola anti-abuso per vietare il raggruppamento artificiale di ordini e l’obbligo di un destinatario unico per invio.

Un nuovo dazio doganale di 3 € a partire dal 1° luglio 2026

A partire dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, l’Unione Europea applica un dazio doganale forfettario di 3 € sulle merci importate in invii di valore intrinseco inferiore o uguale a 150 €.

Questa misura è prevista dal regolamento (UE) 2026/3821 del Consiglio e segna la soppressione dell’esenzione dai dazi doganali di cui beneficiavano finora i pacchi di basso valore che entravano nel territorio doganale dell’Unione Europea.

Perché l’UE sopprime l’esenzione per i pacchi inferiori a 150 €?

Questa nuova regolamentazione si inserisce nella riforma del codice doganale dell’Unione Europea, i cui obiettivi sono:

  • modernizzare le procedure doganali;
  • rafforzare la sicurezza dei consumatori europei;
  • garantire una concorrenza più equa tra le imprese europee e i venditori stabiliti in paesi terzi;
  • migliorare il controllo dello sviluppo del commercio elettronico internazionale.

Secondo la Commissione Europea, una parte importante delle merci importate tramite piattaforme di e-commerce non rispetta i requisiti europei in materia di sicurezza, conformità o tutela dei consumatori. La soppressione di questa esenzione mira quindi a rafforzare i controlli limitando al contempo le distorsioni della concorrenza.

Perché viene introdotta questa misura?

Le cifre pubblicate dalla Commissione Europea illustrano l’ampiezza del fenomeno. Nel 2025, quasi 5,9 miliardi di articoli di basso valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori dell’Unione Europea, senza essere soggetti a dazi doganali.

Questa situazione ha permesso a numerosi venditori stranieri di offrire prezzi particolarmente competitivi, a scapito dei commercianti europei, che devono sostenere obblighi regolamentari e fiscali più pesanti.

Con l’istituzione di questo dazio doganale forfettario di 3 €2, l’Unione Europea desidera ristabilire condizioni di concorrenza più eque rafforzando al contempo il controllo delle importazioni di basso valore.

In quali casi si applica il dazio doganale forfettario di 3 €?

Secondo le note esplicative pubblicate dalla Commissione Europea il 2 giugno 20263, il dazio doganale forfettario di 3 € si applica alle vendite a distanza di beni importati (VADBI) quando il valore intrinseco delle merci è inferiore o uguale a 150 €.

Questa tassa è dovuta nelle seguenti situazioni:

  • quando si utilizza il regime iOSS (Import One-Stop Shop) per dichiarare le vendite a distanza di beni importati;
  • quando le merci sono spedite in invii postali, che rientrino nei regimi speciali o nel regime classico di IVA all’importazione.

Inoltre, l’applicazione di questo dazio doganale di 3 € è indipendente dal tipo di dichiarazione doganale utilizzato per l’importazione delle merci. Si applica quindi sia alle dichiarazioni H1, H6 che alle dichiarazioni H7.

In altri termini, non appena sono soddisfatte le condizioni relative al valore delle merci e alla modalità di importazione, il dazio forfettario è esigibile, indipendentemente dal regime dichiarativo scelto.

Che cos’è una vendita a distanza di beni importati (VADBI)?

Una vendita a distanza di beni importati (VADBI) indica la vendita di merci spedite da un paese o territorio situato al di fuori dell’Unione Europea verso un consumatore finale stabilito in uno Stato membro dell’UE.

La nozione di VADBI è definita all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva IVA 2006/112/CE. Riguarda i beni spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, anche quando interviene indirettamente nell’organizzazione del trasporto.

Quali sono le condizioni affinché una vendita sia qualificata come VADBI?

Per essere considerata una vendita a distanza di beni importati, un’operazione deve soddisfare le quattro condizioni seguenti:

CondizioneDettagli
Status del venditoreIl venditore deve essere un soggetto passivo IVA.
Status dell’acquirenteL’acquirente deve essere una persona non assoggettata (consumatore finale / BtoC) stabilita nell’Unione Europea.
Localizzazione dei beniLe merci devono essere situate fuori dall’Unione Europea al momento della vendita.
SpedizioneI beni devono essere spediti o trasportati dal venditore (o per suo conto).

Al contrario, se il consumatore viene di persona a ritirare le merci o organizza il trasporto senza alcun intervento del venditore, la vendita non è considerata una VADBI.

⚠️ Importante
Se la vendita al consumatore finale avviene dopo l’immissione in consumo nell’UE, le merci non sono considerate VADBI e quindi non sono soggette al dazio doganale forfettario di 3 euro.

Che cos’è la clausola anti-abuso?

La clausola anti-abuso consente alle autorità doganali di combattere le pratiche volte a eludere l’applicazione del dazio doganale forfettario di 3 € sulle importazioni di basso valore.

Come funziona?

Quando una merce transita attraverso più vendite prima di arrivare nell’Unione Europea, le autorità analizzano l’intera catena:

  • L’obiettivo: Identificare quale transazione costituisce una Vendita a Distanza di Beni Importati (VADBI).
  • La regola: Solo la transazione qualificata come VADBI viene considerata per determinare se applicare il dazio doganale forfettario.
💡 In sintesi
Questa clausola impedisce di “frazionare” o di nascondere la natura di una vendita per eludere le tasse doganali.

Come viene determinata il valore intrinseco delle merci per invio?

Il valore intrinseco di un invio corrisponde al valore delle merci stesse, utilizzato in particolare per determinare se un pacco è soggetto al dazio doganale forfettario di 3 € sulle importazioni di basso valore.

Come si calcola il valore intrinseco delle merci?

Il valore intrinseco per determinare il valore della spedizione è definito nell’articolo 1, punto 48, del Regolamento delegato (UE) 2015/24464 :

Tipo di merceMetodo di calcolo del valore intrinseco
CommercialeIl valore intrinseco corrisponde al prezzo della merce venduta per l’esportazione verso l’Unione Europea.
I costi di trasporto e assicurazione sono esclusi, a meno che non siano inclusi nel prezzo totale senza essere distinti in fattura.
Sono incluse anche altre tasse e imposte che possono essere verificate dalle autorità doganali sulla base dei documenti pertinenti.
Non commercialeIl valore intrinseco corrisponde al prezzo che sarebbe stato pagato se la merce fosse stata venduta per l’esportazione verso l’Unione Europea.

Come si applica il dazio doganale forfettario?

Il dazio doganale forfettario di 3 euro è calcolato per articolo, non per pacco.

Ciò significa che si applica una volta per ogni riga di articolo che condivide la stessa nomenclatura doganale (e, nel caso delle dichiarazioni H1, la stessa origine), indipendentemente dal numero di articoli indicati in quella riga.

Gli esempi presentati nelle tabelle sottostanti illustrano come applicare il dazio doganale forfettario di 3 euro in base alla dichiarazione doganale utilizzata:

  • H1 :
    • Devi dichiarare il codice TARIC a 10 cifre;Devi dichiarare il “paese di origine”;
    • La quantità di articoli.
  • H6 e H7 :
    • Devi dichiarare il codice HS a 6 cifre (per H6, il codice NC a 8 cifre);Il “paese di origine” non deve essere dichiarato;
    • La quantità degli articoli non è disponibile in H7, ed è disponibile in H6 solo se indicata nei documenti giustificativi.
Dichiarazione doganale utilizzata Nomenclatura doganale Identificazione HS CODE Identificazione prodotti (fattura) Origine Totale dazi doganali
H7 6104 19 Tailleur, completi, giacche, blazer, abiti, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, salopette con bretelle, calzoncini e shorts (diversi dai costumi da bagno), da donna o ragazza, a maglia o all’uncinetto – Tailleur – Di altre materie tessili 2x tailleur da donna in fibra artificiale
2x tailleur da donna (in lana)
1x tailleur da donna (altro)
CN (non indicato in H7) 3 euro
H7 6104 19 Tailleur, completi, giacche, blazer, abiti, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, salopette con bretelle, calzoncini e shorts (diversi dai costumi da bagno), da donna o ragazza, a maglia o all’uncinetto – Tailleur – Di altre materie tessili 1x tailleur da donna in fibra artificiale
2x tailleur da donna (in lana)
1x tailleur da donna (altro)
TH (non indicato in H7) 3 euro
H6 610419 90 Tailleur, completi, giacche, blazer, abiti, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, salopette con bretelle, calzoncini e shorts (diversi dai costumi da bagno), da donna o ragazza, a maglia o all’uncinetto – Tailleur – Di altre materie tessili 1x tailleur da donna in fibra artificiale
1x tailleur da donna (in lana)
1x tailleur da donna (altro)
CN (non indicato in H6) 3 euro
H1 6104 19 90 10 Tailleur, completi, giacche, blazer, abiti, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, salopette con bretelle, calzoncini e shorts (diversi dai costumi da bagno), da donna o ragazza, a maglia o all’uncinetto – Tailleur – Di fibre artificiali 1x tailleur da donna in fibra artificiale CN 12 euro
H1 6104 19 90 10 Identico al precedente 1x tailleur in fibra artificiale TH
H1 6104 19 90 20 Tailleur da donna o ragazza – Di lana o pelo fine 2x tailleur da donna in fibra artificiale CN
H1 6104 19 90 90 Tailleur da donna o ragazza – Altre materie tessili 1x tailleur da donna (altro) CN
⚠️ Attenzione
Una dichiarazione H1 è strettamente limitata a un solo destinatario. In caso di spedizioni multiple destinate a diversi consumatori finali, devi obbligatoriamente effettuare una dichiarazione per ogni spedizione e non una dichiarazione raggruppata.

Il dazio doganale forfettario di 3 € è incluso nella base imponibile dell’IVA all’importazione?

Il trattamento del dazio doganale forfettario di 3 € nella base imponibile dell’IVA all’importazione dipende dal regime utilizzato dal venditore, in particolare dall’uso o meno del sportello unico iOSS (Import One-Stop Shop).

Caso in cui non si utilizza il regime iOSS

Quando il venditore non utilizza il regime iOSS, il dazio doganale forfettario di 3 € è incluso nella base imponibile dell’IVA all’importazione.

In questo caso, l’IVA è calcolata al momento dell’importazione delle merci nell’Unione Europea, su una base che include tutti gli elementi imponibili, compreso questo dazio forfettario.

Caso in cui si utilizza il regime iOSS

Quando il venditore utilizza il regime iOSS, la situazione è diversa:

  • l’IVA è dichiarata e versata tramite la dichiarazione iOSS al momento della vendita;
  • l’IVA all’importazione non è dovuta all’ingresso delle merci nell’Unione Europea;
  • il dazio doganale forfettario di 3 € non è incluso nella base imponibile dell’IVA all’importazione.
💡 Da notare
Il dazio doganale forfettario di 3 € non è rimborsato in caso di reso della merce, anche se la transazione viene annullata dopo l’importazione.

Chi è debitore del dazio doganale forfettario di 3 €?

Il debitore del dazio doganale forfettario di 3 € è, in tutti i casi, il dichiarante doganale. La sua identità varia tuttavia in base al regime doganale utilizzato per l’importazione delle merci nell’Unione Europea.

Come viene determinato il debitore?

La qualità di debitore segue una gerarchia precisa in base alla modalità di dichiarazione:

  • Quando si utilizza il regime IOSS, il dichiarante è il titolare del numero IOSS o il suo rappresentante doganale indiretto. In questo caso, il venditore o la piattaforma che utilizza l’IOSS è considerato il debitore principale.
  • Quando il regime IOSS non viene utilizzato ma la merce viene dichiarata tramite il regime semplificato applicabile alle spedizioni postali, il dichiarante è l’operatore postale o il suo rappresentante doganale indiretto.
  • Quando non si utilizzano né il regime IOSS né il regime postale semplificato, il dichiarante è il rappresentante doganale indiretto.
  • In assenza di questi regimi e di un rappresentante doganale indiretto, il dichiarante può essere chiunque sia in grado di fornire le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale e di presentare la merce alle autorità doganali.
Regime utilizzatoDebitore (Dichiarante)
Regime IOSSTitolare del numero IOSS o suo rappresentante doganale indiretto (venditore o piattaforma).
Regime semplificato postaleOperatore postale o suo rappresentante doganale indiretto.
Altra situazioneRappresentante doganale indiretto.
Caso predefinitoChiunque sia in grado di fornire le informazioni necessarie e di presentare la merce.

Il consumatore finale è debitore?

In pratica, il consumatore finale non assoggettato è quasi mai debitore del dazio doganale forfettario di 3 €.

⚠️ Eccezione
Può essere debitore in casi molto limitati, solo quando lo Stato membro interessato consente una dichiarazione diretta e semplificata online per i privati.

Quali sono le conseguenze per i venditori e-commerce?

Il nuovo dazio doganale forfettario ha un impatto diretto sugli attori dell’e-commerce B2C verso l’Unione Europea. Queste nuove regole portano a un aumento dei costi sui prodotti a basso valore, rendendo necessaria una revisione delle strategie di prezzo, di spedizione e dei modelli operativi.

Punti chiave di attenzione:

  • Classificazione e origine: I cataloghi prodotti devono essere compilati perfettamente (codici tariffari e origine) perché i diritti sono calcolati per riga di dichiarazione.
  • Scelta del regime di importazione: La scelta tra i regimi (es. H1 o H7) è determinante per il livello dei diritti da pagare e gli obblighi dichiarativi.
💡 Consiglio
È necessaria un’analisi caso per caso per minimizzare i costi. ASD Group può accompagnarti nell’ottimizzazione dei tuoi flussi di importazione in conformità con la normativa.

Non lasciare che queste nuove regole doganali impattino sui tuoi margini

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Noémie Almot
Community Manager e Redattrice

Noémie è una redattrice specializzata presso ASD Group. Crea e gestisce articoli di blog e notizie sui nostri siti web, con un focus su IVA, tasse internazionali, operazioni doganali, normativa sociale e commercio internazionale. Con il suo stile chiaro e didattico, rende argomenti complessi e tecnici facilmente comprensibili e rilevanti per le imprese.

  1. Regolamento (UE) 2026/382 ↩︎
  2. douane.gouv.fr (in francese) ↩︎
  3. Taxation and Customs Union ↩︎
  4. Regolamento delegato (UE) 2015/2446 ↩︎