Di fronte all’urgenza climatica e all’erosione rapida delle foreste nel mondo, l’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/1115 volto a ridurre l’impatto ambientale del consumo di prodotti legati alla deforestazione. Questo testo impone, in particolare, un obbligo di due diligence alle imprese che importano o commercializzano determinati prodotti nell’UE.
In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è la dichiarazione di due diligence, quali sono gli attori coinvolti, quali procedure intraprendere e quali impatti prevedere per le imprese europee e i loro partner.
Cos’è la dichiarazione di due diligence?
La due diligence (o due diligence in inglese) è un processo preventivo che obbliga gli operatori economici a verificare che i prodotti che importano o vendono nell’Unione europea non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste.
Consiste nel raccogliere, analizzare e conservare informazioni che consentano di garantire la tracciabilità dei prodotti interessati dalla loro origine fino alla loro immissione sul mercato europeo.
Prodotti interessati dal Regolamento (UE) 2023/1115
Il regolamento copre una serie di prodotti considerati ad alto rischio di contribuire alla deforestazione:
Prodotti interessati | Esempi | Derivati interessati |
Legno | Legno segato, pannelli | Mobili, carta |
Soia | Semi, olio | Alimenti per animali |
Cacao | Fave, pasta | Cioccolato |
Caffè | Chicchi, tostato | Capsule, bevande |
Olio di palma | Olio grezzo | Prodotti trasformati |
Gomma | Lattice naturale | Pneumatici, suole |
Bovini | Carne, cuoio | Pelletteria |
I prodotti menzionati sono soggetti alla due diligence solo se sono stati prodotti dopo il 31 dicembre 2020.

Obiettivi principali del regolamento
Il regolamento europeo contro la deforestazione persegue diversi obiettivi ambientali ed economici:
- Preservare le foreste primarie e gli ecosistemi naturali
- Ridurre le emissioni di CO2 legate alla deforestazione
- Migliorare la trasparenza delle catene di approvvigionamento
- Combattere la deforestazione importata
- Responsabilizzare le imprese del settore agroalimentare e forestale
Date chiave da ricordare
Data | Evento |
31 dicembre 2020 | Data limite di produzione dei prodotti interessati |
29 giugno 2023 | Pubblicazione ufficiale del regolamento (UE) 2023/1115 nella GUUE |
30 dicembre 2025 | Entrata in applicazione del regolamento per la maggior parte delle imprese |
30 giugno 2026 | Applicazione per le microimprese e alcune PMI |
Imprese interessate dalla dichiarazione di due diligence

Il regolamento si applica a due tipi di attori economici:
Categoria | Definizione | Obblighi principali |
Operatori | Importatori o produttori che introducono i prodotti sul mercato | Due diligence completa |
Commercianti | Entità che vendono o distribuiscono i prodotti a valle | Conservazione delle informazioni fornite dagli operatori |
Le PMI sono anch’esse interessate, sebbene alcuni obblighi possano essere alleggeriti.
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Dichiarazione di due diligence (DDS) e deforestazione: l’UE rafforza le sue esigenze doganali
Fasi della Due Diligence
Ecco le tre fasi chiave da seguire nella dichiarazione di due diligence:
1. Raccolta delle informazioni
L’operatore deve raccogliere dati precisi su:
- Il tipo di prodotto
- Il paese di produzione
- La geolocalizzazione delle parcelle agricole o forestali
- Il volume, il fornitore, i documenti doganali
2. Valutazione dei rischi
L’analisi dei rischi deve tenere conto di:
- Il livello di rischio del paese di origine
- Gli antecedenti dei fornitori
- La complessità della catena logistica
Il regolamento prevede una classificazione dei paesi in tre categorie di rischio: basso, standard ed elevato.
Nell’ambito dell’EUDR, la Commissione europea ha pubblicato il 22 maggio 2025 la prima lista dei paesi classificati in base al loro livello di rischio in materia di deforestazione (in francese). Infatti, questa classificazione consente di adattare i requisiti di due diligence in funzione del grado di rischio identificato per ciascun paese.
Livello di rischio | Misure richieste |
Basso | Procedura semplificata |
Standard | Procedura completa |
Elevato | Controlli rafforzati, verifiche in loco |
Paesi classificati a rischio basso
I paesi classificati a rischio basso sono i seguenti:
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica, Costa d’Avorio, Croazia, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Egitto, Estonia, Eswatini, Figi, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malta, Maldive, Mali, Isole Marshall, Mauritania, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Romania, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Isole Salomone, Somalia, Sudafrica, Sud Sudan, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Repubblica Araba Siriana, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Paesi classificati a rischio elevato
Diversi paesi sono stati identificati come ad alto rischio, il che ha portato a un divieto completo di importazione di legno e suoi derivati all’interno dell’Unione europea.
- Bielorussia
- Corea del Nord
- Myanmar
- Federazione Russa
Paesi classificati a rischio standard
I paesi che non rientrano né nella categoria a basso rischio né in quella ad alto rischio sono automaticamente considerati a rischio standard.
In questo caso, gli operatori economici sono tenuti a implementare l’insieme degli obblighi di due diligence prima di introdurre i loro prodotti sul mercato dell’Unione europea.
Esempi di paesi a rischio standard:
- Brasile
- Camerun
- Repubblica Democratica del Congo (RDC)
- Costa d’Avorio
Grazie agli scambi regolari tra i paesi interessati e la Commissione europea, nell’ambito di un dialogo strutturato, questa classificazione potrà evolvere nel tempo.
3. Misure di mitigazione dei rischi
In caso di rischi identificati, l’impresa deve implementare azioni correttive:
- Cambiare fornitore
- Richiedere audit o certificazioni aggiuntive
- Sospendere l’immissione sul mercato
Dichiarazione e tracciabilità nel sistema informativo europeo

A partire dal 30 dicembre 2025, tutti gli operatori dovranno presentare la loro dichiarazione di due diligence in un sistema informatico centralizzato gestito dalla Commissione europea, TRACES-NT.
Ogni dichiarazione dovrà includere:
- Identità dell’operatore
- Informazioni sul prodotto e sulla sua tracciabilità
- Risultati della valutazione dei rischi
- Misure di mitigazione, se del caso
Il sistema assegnerà un identificativo unico a ogni dichiarazione, facilitando i controlli da parte delle autorità doganali.
Sanzioni previste in caso di non conformità
Gli Stati membri sono incaricati di applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Le sanzioni possono includere:
- Multe amministrative (fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa)
- Confisca dei prodotti
- Divieto temporaneo di importazione
Controlli casuali saranno effettuati dalle autorità nazionali competenti per verificare la conformità delle dichiarazioni.
Impatti per le imprese europee
Opportunità:
- Valorizzazione delle pratiche sostenibili
- Migliore controllo delle catene di approvvigionamento
- Accesso privilegiato al mercato europeo in caso di conformità
Sfide:
- Complessità della geolocalizzazione delle parcelle
- Oneri amministrativi aumentati
- Necessità di formare il personale e rivedere i processi di acquisto
Buone pratiche da adottare subito
Per anticipare i requisiti del regolamento, le imprese possono:
- Mappare la loro catena di approvvigionamento
- Selezionare fornitori certificati (FSC, RSPO, Rainforest Alliance…)
- Implementare un sistema di gestione documentale affidabile
- Sensibilizzare gli acquirenti e il personale qualità
La conformità anticipata può costituire un vantaggio competitivo significativo.
Casi pratici: come compilare una dichiarazione tipo?
Ecco un esempio di tabella riassuntiva semplificata:
Elemento | Informazioni richieste |
Prodotto | Fave di cacao |
Origine | Costa d’Avorio |
Geolocalizzazione | Latitudine/longitudine delle piantagioni |
Data di produzione | Febbraio 2024 |
Volume | 12 tonnellate |
Fornitore | Cooperativa Cacao Ivoire |
Certificazione | Rainforest Alliance |
Valutazione del rischio | Rischio standard |
Misure | Certificazione di terze parti, audit del fornitore |
Focus settoriali: quali settori sono i più colpiti?
Settore del legno

Molto interessato dai requisiti di geolocalizzazione e certificazione forestale (FSC, PEFC), il settore dovrà rafforzare la tracciabilità, in particolare per i mobili importati.
Settore agroalimentare (caffè, cacao, olio di palma)

Le imprese dovranno dimostrare che le materie prime utilizzate non provengono da zone deforestate. Saranno indispensabili partnership con cooperative certificate.
Settore del cuoio e della carne bovina

La tracciabilità dei bovini dai pascoli al macello dovrà essere dimostrata, una sfida logistica significativa per alcune catene lunghe.
Certificazioni riconosciute e ruolo delle etichette
Le certificazioni non sono obbligatorie ma costituiscono una prova significativa di mitigazione dei rischi. Ecco alcuni esempi:
Certificazione | Settore | Vantaggio principale |
FSC | Legno | Gestione sostenibile delle foreste |
PEFC | Legno | Catena di custodia certificata |
RSPO | Olio di palma | Produzione sostenibile e verificata |
Rainforest Alliance | Cacao, caffè | Criteri sociali e ambientali rigorosi |
Le aziende possono combinare certificazione, audit interni e dati geografici per garantire la conformità.
Il Regolamento (UE) 2023/1115 segna una svolta decisiva nella lotta contro la deforestazione importata. La dichiarazione di dovuta diligenza diventa uno strumento centrale della politica ambientale europea, impegnando le imprese ad agire concretamente per la sostenibilità delle foreste.
Gli operatori economici devono adeguarsi fin da subito a questi nuovi obblighi per evitare sanzioni e interruzioni del mercato. Preparare il proprio sistema informativo, formare i team e instaurare rapporti duraturi con fornitori responsabili saranno le chiavi per la conformità.
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